Finanza: Commissione Ue, nuove regole per mercati non regolamentati
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(Da www.euractiv.it)
La Commissione Ue ha adottato nuove regole riguardanti l'obbligo di compensazione per alcuni derivati dei mercati non regolamentati, i cosiddetti Otc.
Il regolamento delegato approvato dalla Commissione europea integra il regolamento Ue n. 648-2012 sulle norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Emir).
In base alle nuove regole alcune categorie di derivati Otc su tassi di interesse sono soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti devono pertanto sottoporre a compensazione, mediante controparte centrale, i contratti derivati negoziati Otc che appartengano ad una classe di derivati soggetta all’obbligo: swap di base, fixed-to-float interest rate swaps, float-to-float swaps, forward rate agreements e overnight index swaps.
Le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise in quattro categorie. La categoria 1, comprende le controparti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, sono partecipanti diretti, per almeno una delle classi di derivati Otc indicate nel regolamento, di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute, prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, come abilitate a compensare almeno una di tali categorie.
La categoria 2, invece, è composta dalle controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media aggregata, a fine mese, dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per ciascuno dei tre mesi successivi alla pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue (escluso il mese della pubblicazione) è superiore a 8 miliardi di euro. Inoltre devono essere controparti finanziarie o fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sono controparti non finanziarie.
Nella categoria 3 rientrano le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono controparti finanziarie o fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sono controparti non finanziarie. La categoria 4, infine, comprende le controparti non finanziarie non appartenenti alle categorie precedenti.
Il regolamento delegato entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.
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Photo credit: Scott Beale / Foter / CC BY-NC-ND