Risposte del Sottosegretario Alessandra Pesce alle interrogazioni in Commissione su mais OGM 810 e Halymorpha halys o cimice marmorata
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Risposte del Sottosegretario Alessandra Pesce alle interrogazioni in Commissione su mais OGM 810 e Halymorpha halys o cimice marmorata (18.09.2018) Interrogazione a risposta in commissione 5-00031, presentato dall'On. Susanna Cenni Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Per sapere - premesso che: la direttiva (UE) 2015/412 ha modificato la direttiva 2001/18/UE dando la possibilità agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul loro territorio; l'articolo 20, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, richiedesse alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presente prima dell'entrata in vigore della direttiva; il 1° ottobre 2015, sono state inviate alla Commissione europea le richieste di adeguamento dell'ambito geografico dei seguenti Ogm: 1) mais MON810 (Monsanto Europe); 2) mais MIR604 (Syngenta Crop ProtectionAG); 3) mais 59122 (Pioneer HI-bred International); 4) mais GA21 (Syngenta Crop Protection AG); 5) mais 1507 x 59122 (Dow Agroscience LLC); 6) mais Bt11 x MIR604 x GA21 (Syngenta Crop Protection AG); 7) mais 1507 (Pioneer HI-bred International); 8) mais Bt 11 (Syngenta Seeds); il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/412, definendo le procedure che devono essere seguite in ambito nazionale per richiedere l'adeguamento dell'ambito geografico di un'autorizzazione al fine di escludere parte o tutto il territorio nazionale dalla coltivazione di un Ogm o per vietare d'urgenza tale coltivazione qualora sussistano ragioni di politica ambientale, di pianificazione urbana e territoriale, di uso del suolo e di impatto socio-economico; la Commissione europea, con decisione del 3 marzo 2016, prendendo atto della richiesta di esclusione presentata dall'Italia, ha vietato nel territorio italiano la coltivazione dei prodotti a base di granoturco MON810; negli anni passati, prima che la normativa europea e nazionale fosse modificata nel senso sopra prospettato, alcuni agricoltori hanno tentato di seminare colture Ogm. In particolare, in Friuli Venezia Giulia, il signor Giorgio Fidenato ha seminato mais MON810. L'Autorità controllante, in base al decreto interministeriale 12 luglio 2013, ha disposto la distruzione delle piantagioni e ha sanzionato il relativo comportamento. La legittimità dell'intervento da parte delle Autorità italiane è stata contestata in sede europea; il 13 settembre 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, in base alla normativa europea vigente al momento della commissione dell'illecito, né la Commissione né gli Stati membri avevano la facoltà di adottare misure di emergenza (in questo caso il divieto della coltivazione di mais MON 810), non essendo stato accertato che quel prodotto geneticamente modificato potesse concretamente comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente; la sentenza della Corte di giustizia interessa fatti accaduti prima delle modifiche intervenute con l'approvazione della direttiva (UE) 2015/412 e che, al momento, nessuna coltivazione di Mais MON 810 può ritenersi legittima avendo l'Italia chiesto ed ottenuto di essere esclusa dall'ambito di coltivazione dell'Ogm; si ritiene, comunque, assolutamente necessario evitare il ripetersi di episodi, anche a solo scopo dimostrativo, simili a quelli verificatisi nel passato con il caso Fidenato, considerato che ogni atto in tal senso rischierebbe di contaminare le coltivazioni convenzionali e biologiche; sulla base di recenti informazioni pubblicate dagli organi di stampa si è appreso della semina e della prossima raccolta di mais GM MON 810 da parte del medesimo agricoltore -: quale sia il quadro aggiornato in materia a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e se il Ministro interrogato non ritenga di attivarsi affinché, anche attraverso l'ausilio dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del suddetto Ministero, sia impedito preventivamente qualsiasi ulteriore tentativo di semina del mais OGM 810 nel territorio italiano. RISPOSTA: Signor Presidente, Onorevoli colleghi, rilevo in premessa che l'Italia è l'unico Paese europeo che effettua un controllo ufficiale sulle sementi di mais e soia ai fini della ricerca di sementi OGM. Già da quindici anni un'attività preventiva - per quanto concerne la tematica in argomento - viene svolta dall'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) di questo Dicastero, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al CREA DC e agli Osservatori Fitosanitari Regionali. Ogni anno, ai sensi del decreto 27 novembre 2003, viene posto in essere e coordinato dal citato ICQRF un controllo sistematico di tutti i lotti di sementi di mais e soia commercializzati a livello nazionale al fine di verificare l'assenza di OGM, compreso il MON 810, garantendo così la necessaria qualità alle aziende sementiere e agli agricoltori che acquistano i sementi. L'ICQRF effettua mirati prelievi di campioni da lotti di sementi di mais presso depositi e magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi Terzi. Nondimeno, presso gli impianti di stoccaggio, depositi e magazzini delle ditte sementiere, viene verificata la giacenza complessiva di sementi di mais, per accertare la presenza di partite di nuova introduzione e vengono condotti prelievi dai lotti pronti per la commercializzazione, i cui campioni sono destinati all'analisi specialistica nota come PCR, cioè Polymerase Chain Reaction. Se l'esito delle analisi è regolare gli uffici dell'ICQRF operanti, provvedono ad informare le ditte ove si è effettuato il prelievo al fine dell'immissione in circolazione della merce, mentre in caso di accertate irregolarità, i lotti contenenti OGM vengono sequestrati e sono informate le Regioni competenti e l'Autorità giudiziaria per i discendenti provvedimenti. Nel corso dei controlli effettuati nel 2018, le analisi di laboratorio hanno evidenziato una percentuale di irregolarità molto bassa rispetto agli anni precedenti; in particolare, rispetto ai 573 campioni di mais e agli 837 campioni di soia prelevati, è stata riscontrata una irregolarità pari, rispettivamente, allo 0,2% per il mais e all'0,8% per la soia. Si tratta della più basse percentuali di irregolarità riscontrate negli ultimi 14 anni. Premesso quanto sopra per tutto ciò che attiene alle attività di controllo e verifica, corre invece obbligo di evidenziare la rilevanza della direttiva 2015/412/UE, che consente agli Stati membri autonome decisioni in ordine alla coltivazione di OGM nel territorio nazionale. Tale Direttiva - che ha modificato la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio - è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 14 novembre 2016 n.227. Quest'ultimo ha introdotto nel D.lgs n.224 dell'8 luglio 2003, il titolo III-bis che disciplina le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale in attuazione della citata direttiva 2015/412/UE. In sostanza, la nuova normativa nazionale del 2016, in attuazione della direttiva europea, prevede ora un meccanismo che consente all'Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale o parte di esso le coltivazioni di OGM una volta autorizzate a livello di UE. Secondo il meccanismo introdotto, pertanto, il divieto di coltivazione è deciso dallo Stato membro anche in presenza di una autorizzazione europea. Il successivo decreto 8 novembre 2017, emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della Salute e questo Ministero, reca il "Piano generale per le attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Tale provvedimento prevede lo svolgimento di un'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, esercitata dal Ministero dell'ambiente, autorità nazionale competente, nonché dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali. Ciò al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n.224 dell'8 luglio 2003, in particolare di quelle afferenti proprio all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dalla commercializzazione (come la sperimentazione in pieno campo), nonché di quelle relative all'immissione in commercio di OGM in quanto tali o contenuti in prodotti e, in ultimo di quelle sui divieti di coltivazione degli OGM. Il decreto interministeriale 8 novembre 2017 prevede che il piano generale di vigilanza sia realizzato tramite la predisposizione di un programma operativo nazionale annuale - in ragione del quale saranno organizzati programmi operativi regionali delle ispezioni - condiviso nell'ambito di un tavolo di coordinamento tra i tre Ministeri succitati e le Regioni e Province autonome. Il tavolo verrà istituito con decreto direttoriale presso la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente, mentre l'attività di vigilanza propriamente detta sarà demandata agli ispettori designati dalle suddette amministrazioni e iscritti in apposito registro nazionale, egualmente gestito dal MAATM. A tal riguardo l'ICQRF ha comunicato al MAATM i nominativi di ben 20 funzionari per il loro inserimento in tale registro. Nelle more che il Tavolo di coordinamento e il registro nazionale degli ispettori siano formalizzati dal Ministero dell'ambiente, ogni eventuale coltivazione illecita di varietà di mais MON 810 verrà in ogni caso sanzionata dall'ICQRF in ossequio alle disposizioni di settore. Interrogazione a risposta in commissione 5-00164, presentato dall'On. Sandra Savino: Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per sapere - premesso che: nelle regioni del Nord Italia, in particolar modo nel Nord-est soprattutto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, si sta riproponendo la situazione emergenziale dovuta dall'invasione della cimice marmorata asiatica, insetto particolarmente infestante (nome scientifico Halyomorpha halys) proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea; la cimice asiatica è un insetto polifago che attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre e, non avendo antagonisti naturali nel territorio, si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari alla volta, deponendo le uova anche due volte l'anno; la Halyomorpha halys ha inoltre evidenziato una elevatissima capacità di adattamento all'ambiente nazionale con forte tendenza all'espansione in nuovi territori; questi insetti costituiscono un grave pericolo per la tenuta del tessuto agricolo locale, sia per la frutticoltura che per l'orticoltura, perché nessuna coltura sembra essere immune e sono ormai anni che la loro invasione si presenta come l'ennesima emergenza fitosanitaria per l'agricoltura italiana; nel Medio Friuli e nel Collinare la situazione si presenta più drammatica degli anni precedenti: l'invasione dei questi insetti sta determinando la distruzione dei raccolti di ciliegie, albicocche e pesche e le piante di alto fusto sono già ricoperte da piccole cimici che in 30-40 giorni diventeranno adulte, in grado quindi di provocare ulteriori danni; le misure adottate dalla regione Friuli Venezia Giulia si sono rilevate del tutto inadeguate e insufficienti, in quanto i due regolamenti emanati in maggio 2018, finalizzati a sostenere le imprese agricole con contributi per l'acquisto di reti e relative strutture quale misura preventiva per evitare la diffusione delle cimice asiatica, sono stati stigmatizzati dagli stessi produttori agricoli che rilevano come tali sistemi non riescano in alcun modo a contenere i danni del 10 per cento come ipotizzato; a questo si aggiunge che con l'abbassamento della temperatura gli insetti torneranno a cercare riparo per svernare all'interno delle case, determinando grandi disagi alla popolazione che è costretta a tenere porte e finestre chiuse per evitare di ritrovarsi i muri delle case ricoperti di milioni di esemplari di queste insetti; l'utilizzo degli insetticidi nelle abitazioni risulta poco efficace e gli stessi, se utilizzati in modo incontrollato nelle abitazioni, possono divenire dannosi per le persone; a questo si aggiunge che le temperature ormai più calde delle medie stagionali autunnali favoriscono la loro diffusione e sopravvivenza, considerato che tali insetti non resistono ad una temperatura inferiore ai 10 gradi; la cimice asiatica rappresenta una delle emergenze derivanti dalla presenza di parassiti e insetti esogeni arrivati in Italia attraverso lo scambio delle merci che stanno provocando ingenti danni alle coltivazioni: dalla popillia japonica alla drosophila suzukii, dal dryocosmus kuriphilus alla xylella; interrogatoin materia nella scorsa legislatura il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali pro tempore aveva annunciato l'avvio, con strutture tecniche territoriali, di sperimentazioni per individuare le sostanze attive più idonee in grado di controllare tale fenomeno, ma, anche qualora le misure sopra citate siano state realmente adottate, esse sembrano non aver determinato alcun miglioramento della situazione emergenziale; il fenomeno si presenta particolarmente di rilievo e non è pensabile che se ne possa affidare la risoluzione alle regioni, sollevando in questo modo il Governo da ogni tipo di responsabilità -: se il Ministro interrogato non ritenga di dover assumere iniziative urgenti, per quanto di competenza, al fine di arginare la situazione di emergenza determinata dall'invasione della cimice asiatica, per salvaguardare l'agricoltura e l'economia del settore ortofrutticolo delle zone interessate e per tutelare la salute dei cittadini. RISPOSTA: Signor Presidente, Onorevoli colleghi, premetto che l'Halymorpha halys o cimice marmorata - un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima voltain Europa a partire dal 2004 e la cui presenza è attualmente accertata anchenel continente nordamericano - ha un'elevata polifagia, tant'è che si segnalanopiù di cento ospiti vegetali. L'insetto - che arreca dannisu vari fruttiferi e colture erbacee - ha dimostrato un'elevata capacità didiffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo, pur non venendo poi inclusotra gli organismi nocivi da quarantena per l'Unione, visto che la sua rapidadistribuzione su una vasta area geografica ne ha precluso ogni tempestivointervento di eradicazione. Nel novero delle misure dicontrasto al parassita - che devono includere interventi di lotta mirati ecorrelati a strategie di intervento integrate, - fondamentale risultaun'attività di monitoraggio dedicata nelle singole aziende agricole e sullediverse colture. D'altro canto bisogna tenerpresente che il successo nel contrasto al parassita non è assicurato dalricorso esclusivo a trattamenti chimici in ragione dell'elevata mobilità dellaspecie che può riposizionarsi su differenti colture. Considerata la importantedannosità rilevata in alcune zone del territorio italiano, in seno al ComitatoFitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte acontrastare i danni del parassita, azioni che si sono sostanziate in mirateattività di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delleRegioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecnicheterritoriali, per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto. In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione(CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimentodegli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazionicon prove di campo e laboratorio, per individuare le sostanze più idonee alcontrasto. Armonicamente alla normativa unionalesull'emergenza fitosanitaria, il Ministero della Salute nel 2018 ha autorizzato- previo favorevole parere del Servizio Fitosanitario nazionale - l'immissionein commercio di fitosanitari basati su due principi attivi (Acetamipride Piretrine) per il contenimento del parassita su nocciolo, melo e pero,per un periodo massimo di 120 giorni. In questo stesso anno sono staterilasciate dal Ministero della Salute autorizzazioni definitive per quattroprincipi attivi (Etofenprox, Fosmet,Lambdacialotrina e Clorpirifos metile) di comprovata efficacia per trattaree prevenire le infestazioni del parassita su ciliegio, susino, melo, albicocco,actinidia, pero, pesco, cotogno, nespolo e nespolo del Giappone. Inoltre, nel contestointegrato di difesa della frutticoltura nazionale, correlatamente all'esigenza diinterventi idonei di lotta biologica con antagonisti naturali del parassita,questi ultimi sono stati rinvenuti nell'Italia centrale, sulla scorta di un miratostudio condotto dal citato CREA-DC. Nell'ambito del ProgettoNazionale ASPROPI, è stato infatti individuato un Imenottero (Ooencyrtus telenomicida) parassita delleuova della cimice marmorata, che può essere allevato in biofabbriche e che giàha dimostrato, in ambiente controllato, di poter parassitizzare efficacementele uova della Cimice marmorata. Tuttavia, per condurre proveestensive in campo tese a valutare l'efficacia dell'antagonista naturale e lemigliori modalità d'impiego, sarà necessario risolvere le problematiche legateal divieto di introdurre in natura specie o popolazioni non autoctone.