Schede primarie

Consumatori: regolamento Ue per funzionamento piattaforma ODR

09 Luglio 2015

(Da www.euractiv.it)

Alternative Dispute Resolution - author Garfield Anderssen

In coincidenza con la scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2013/11/UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) tra consumatori e professionisti, la Commissione europea pubblica il regolamento di esecuzione per il funzionamento della piattaforma destinata alla risoluzione delle dispute online (ODR), che sarà operativa dal 9 gennaio 2016.

La Direttiva 2013/11/UE

Scadono oggi i termini per il recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e professionisti.

La normativa comunitaria, approvata il 18 giugno 2013, prevede che i consumatori di tutti gli stati membri possano rivolgersi a organismi di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) per tutti i tipi di dispute riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, sorte tra consumatori e professionisti stabiliti nell'Ue, sia in ambito nazionale che transfrontaliero, sia offline che online.

Dal momento dell'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri hanno avuto 24 mesi di tempo, e cioè fino ad oggi, 9 luglio 2015, per recepire il provvedimento nella legislazione nazionale.

Il recepimento in Italia

Al fine di recepire le nuove norme, l'Italia ha inserito la Direttiva 2013/11/UE nella 

Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre

, con cui il Parlamento italiano ha dato delega al Governo ad adottare il provvedimento.

L'8 maggio 2015,

il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva

, specificando che, al fine del recepimento, erano state apportateintegrazioni e modifiche al Codice del Consumo(decreto legislativo n. 206/2005 in materia di processi di acquisto e consumo), così da “mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo”.

Nellaseduta del 10 giugno 2015, la commissione Politiche dell'Unione europea della Camera ha esaminato e approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva. Dando parere favorevole, la commissione ha comunque invitato il Governo a valutare l'eventualità di prevedere che negli organismi ADR sia contemplata la presenza di un professionista, “al fine di garantire una maggiore tutela ai consumatori”.

A una settimana dall'ok di Montecitorio, il 17 giugno 2015, la luce verde sul decreto legislativo di attuazione della direttiva è arrivata anche dalla commissione Politiche dell'Unione europea del Senato. Dando il proprio parere favorevole, i senatori hanno ricordato che la direttiva europea introduce una "disciplina giuridica di armonizzazione minima" volta a disciplinare nell’Ue i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie con la finalità di "eliminare progressivamente gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno e migliorare la fiducia dei cittadini nel mercato".

A questo punto, non rimane che l'ok definitivo al decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri, atteso - plausibilmente - nelle prossime settimane. 

Regolamento UE 524/2013

Connesso alla Direttiva 2013/11/UE è il Regolamento UE 524/2013 in materia di risoluzione delle controversie online (Online Dispute Resolution, ODR), che riguarda la soluzione extra-giudiziale delle dispute riguardanti la vendita di beni o di servizi avvenuta esclusivamente online. Il testo prevede in questi casi l'intervento di un organismo ADR inserito in un elenco di soggetti abilitati e la gestione della procedura attraverso un'apposita piattaforma elettronica europea.

Lo strumento consentirà a consumatori e operatori commerciali stabiliti dell'Unione di presentare online la richiesta di avvio della procedura all’organismo ADR selezionato e collegherà tutti gli organismi nazionali dei 28 stati membri. La piattaforma sarà realizzata attraverso un sito web interattivo, gratuito e disponibile in tutte le 24 lingue dell'Ue e dovrà essere operativa entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di recepimento della direttiva e cioè a far data dal 9 gennaio 2016.

Regolamento di esecuzione UE 2015/1051

 

Al fine di definire le modalità e le specifiche tecniche per il funzionamento della piattaforma ODR, la Commissione Ue ha recentemente pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051. 

Il documento stabilisce:

  • le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico,.
  • le modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma ODR,.
  • le modalità della cooperazione tra i punti di contatto ODR.

Il modulo di reclamo elettronico da inoltrare alla piattaforma, si legge nel regolamento, è accessibile ai consumatori e ai professionisti "in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione". Il ricorrente deve poter salvare sulla piattaforma una bozza del modulo di reclamo elettronico, che deve risultare accessibile e modificabile prima della trasmissione. Passati 6 mesi dalla creazione della bozza, se il modulo non risulta debitamente compilato e trasmesso è automaticamente cancellato dalla piattaforma.

Al ricevimento del modulo elettronico di reclamo, la piattaforma trasmette un messaggio elettronico standard all'indirizzo elettronico della parte convenuta, che la informa del reclamo presentato nei suoi confronti.

Se nel modulo non è indicato alcun organismo ADR competente, la piattaforma, in base alla posizione geografica e all'oggetto del reclamo, propone alla parte convenuta un elenco indicativo di organismi ADR per facilitare l'individuazione di quello competente. In ogni caso, le parti possono accedere in qualsiasi momento all'elenco di tutti gli organismi ADR registrati nella piattaforma.  L'organismo ADR inserito nell'elenco può decidere se accettare o no la gestione della disputa, dandone tempestiva comunicazione alla piattaforma. 

Alla chiusura della controversia, l'organismo ADR trasmette la data di conclusione della procedura e il suo esito. La piattaforma ODR offrirà alle parti della controversia anche la possibilità di esprimere e condividere i propri commenti.

Il regolamento stabilisce infine le modalità di cooperazione tra i punti di contatto ODR, che, attraverso dei consulenti, forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma. Si specifica, in ultimo, che i consulenti che hanno accesso alle informazioni relative a una controversia ne devono concedere l'accesso ai consulenti in altri punti di contatto nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento delle loro funzioni. 

Il regolamento di esecuzione entra in vigore il 22 luglio 2015.

Photocredit Garfield Anderssen