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Corte di Giustizia: prescrizione, Iva e orari di lavoro nelle ultime sentenze

11 Settembre 2015

(Da www.euractiv.it)

 Gwenaël Piaser / photo on flickr

 

Iva e orari di lavoro. Sono i due temi al centro delle ultime sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea. In un caso i giudici hanno deciso che i tragitti tra casa e luogo di impiego dovranno, in alcuni casi, essere considerati come orario di lavoro. Nell’altro sono finite nel mirino le regole italiane sull’Iva. Nel caso in cui la prescrizione non consenta di tutelare gli interessi dell’Ue, i nostri tribunali potranno decidere di disapplicarla.

La causa Tyco

La causa più importante è arrivata sulla questione dell’orario di lavoro. Tutto parte dal caso di una società spagnola di installazione di antifurto, la Tyco. Nel 2011 ha chiuso tutti i suoi uffici regionali ed ha assegnato tutti i dipendenti all’ufficio centrale di Madrid: in questo modo, avevano essenzialmente il compito di recarsi presso una serie di clienti indicati dall’azienda in tutto il paese.

I limiti dell'orario

La controversia, allora, è scattata per capire quali fossero i limiti temporali del lavoro dei dipendenti. La Tyco, infatti, considera il tempo di spostamento “domicilio-clienti” (ossia gli spostamenti quotidiani tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dalla Tyco) non come orario di lavoro, ma come periodo di riposo. E questo ha conseguenze evidenti sugli orari. La Corte nazionale spagnola, investita della questione, ha chiesto alla Corte di Giustizia se questa interpretazione è corretta in base alle norme europee.

La sentenza

Con la loro decisione, i giudici spiegano che nel caso in cui dei lavoratori, come quelli nella situazione in oggetto, non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, “il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva”. Secondo la Corte, i lavoratori “che si trovano in tale situazione stanno esercitando le loro attività o le loro funzioni durante l’intera durata di tali spostamenti”. Dal momento che questi spostamenti “costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle loro prestazioni tecniche nel luogo in cui si trovano tali clienti”. Un’interpretazione diversa andrebbe contro le norme sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

La decisione sull'Iva

Una seconda decisione ha toccato la questione dell’Iva. Si parte, in questo caso, da un procedimento penale aperto in Italia verso alcuni soggetti con l’accusa di aver costituito e organizzato, tra il 2005 e il 2009, un’associazione per delinquere con lo scopo di frodare il fisco, tramite un sistema di società. Una parte dei reati oggetto del procedimento si è estinta per effetto della prescrizione, mentre gli altri reati risulteranno prescritti al più tardi l’8 febbraio 2018, senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva, per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento.

Situazione consueta in Italia

“In Italia – spiegano le premesse della causa - una situazione del genere non è inconsueta”, dal momento che il diritto italiano limita le proroghe dei termini di prescrizione per casi del genere. Il Tribunale di Cuneo, allora, ha chiesto alla Corte “se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’Iva non prevista dal diritto dell’Unione”.

Possibile non applicare le regole sulla prescrizione

Con la sentenza appena pronunciata, la Corte ricorda innanzitutto che i paesi membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Tra questi interessi c’è anche la riscossione dell’Iva, che in piccola parte finanzia il bilancio dell’Unione. Il giudice italiano, allora, dovrà verificare caso per caso se il diritto consente una tutela effettiva di questo tipo. Se così non fosse, “egli sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse”.

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