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Turismo: Consiglio Ue adotta posizione su pacchetti vacanza

21 Settembre 2015

(Da www.euractiv.it)

Tourists - Author zoetnet

La nuova direttiva è volta ad adeguare alle esigenze dell'era digitale la normativa europea sui pacchetti vacanza 

Direttiva 314/90

L'attuale direttiva in materia di pacchetti turistici (Direttiva 314/90 CEE) stabilisce i 10 diritti fondamentali a tutela dei consumatori che prenotano una vacanza preconfezionata scegliendola da un catalogo:

  • ricevere tutte le informazioni necessarie sulla vacanza prima della firma del contratto,.
  • avere un unico responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi nel contratto,.
  • ricevere un numero di emergenza o un punto di contatto da cui poter raggiungere l’organizzatore o l’agenzia di viaggi,.
  • poter cedere la prenotazione a terzi se impossibilitati a partire,.
  • non veder modificato il prezzo del viaggio a meno di 20 giorni dalla partenza e, prima di allora, subire modifiche di prezzo soltanto in circostanze molto limitate,.
  • poter annullare il contratto ed essere rimborsato in caso di modifica di una delle componenti essenziali del servizio tutto compreso,.
  •  rimborso

     e, se del caso, un 

    indennizzo se, prima della partenza, il professionista responsabile della vacanza annulla il servizio tutto compreso, .

  • soluzioni alternative

    , senza supplemento di costi, per poter continuare la vacanza nel caso in cui

    , dopo la partenza, non possano essere prestate componenti importanti del servizio tutto compreso, .

  • tempestiva assistenza in caso di difficoltà,.
  • ottenere il rimborso delle somme anticipate e, se il viaggio è già iniziato, essere rimpatriati 

    in caso di fallimento del professionista responsabile.

Proposta di direttiva 2013/0246

La proposta di direttiva per i pacchetti turistici, pubblicata dalla Commissione europea il 9 luglio 2013 al fine di aggiornare alle necessità attuali la direttiva del 1990, si applica a:

  • pacchetti preconfezionati: vacanze preconfezionate predisposte da un operatore turistico e formate da almeno due elementi (tra trasporto, hotel, autonoleggio, etc) .
  • pacchetti personalizzati: composti liberamente dal consumatore e acquistati da un'unica impresa online o off line,  .
  • servizi turistici assistiti: combinazioni di servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi tradizionale o da un operatore online che opera da intermediario e vende questi servizi separatamente (ad esempio quando un consumatore paga un biglietto ed è invitato a visitare un altro sito web per noleggiare un'auto a destinazione).

La nuova normativa estenderebbe i diritti fondamentali che, sulla base della normativa del 1990, si applicano attualmente solo ai pacchetti preconfezionati anche alle altre forme di servizi turistici combinati. La proposta di direttiva prevede, inoltre, nuovi benefici per i consumatori e determina nuove responsabilità per le imprese, tra cui:

  • prezzi prevedibili: un limite del 10% per gli aumenti di prezzo legati al costo del carburante, alle tasse e alle oscillazioni dei tassi di cambio,.
  • migliorate azioni di regresso: possibilità di richiedere risarcimenti per danni morali, ad esempio in caso di vacanza rovinata, oltre a una riduzione del prezzo qualora il servizio sia carente,.
  • informazioni chiare che indichino se il servizio offerto è un pacchetto e quali tutele sono in esso comprese,.
  • responsabilità chiara: l'organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi del pacchetto,.
  • maggiori diritti di annullamento: possibilità di annullare gratuitamente in caso di "circostanze eccezionali e inevitabili" e, in altri casi, maggiore flessibilità per l'annullamento del contratto, previo pagamento all'organizzatore di un ragionevole indennizzo,.
  • diritto di rimpatrio: l'obbligo per i professionisti di riportare a casa i viaggiatori e di rimborsare eventuali pagamenti anticipati in caso di fallimento,.
  • punto di contatto unico incaricato di gestire tutti i reclami e le denunce,.
  • migliore assistenza: l'organizzatore è tenuto a fornire assistenza ai viaggiatori in difficoltà fornendo, tra l'altro, informazioni sui servizi sanitari e l'assistenza consolare o aiuto nel predisporre piani di viaggio alternativi.

La normativa proposta introduce, inoltre, il riconoscimento reciproco dei regimi di protezione in caso d'insolvenza, il che significa che un'impresa che rispetta la normativa in materia di insolvenza nel paese in cui ha sede può operare nell'Ue senza doversi assoggettare a disposizioni equivalenti in altri paesi dell'Unione.

Processo di approvazione della direttiva

La proposta della Commissione Ue ha ricevuto il sostegno del Parlamento europeo nel marzo 2014. Nella riunione dello scorso dicembre il Consiglio dei ministri dell'Ue ha convenuto un orientamento generale sulla riforma delle norme europee relativamente ai pacchetti turistici e ha poi raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo lo scorso 5 maggio 2015. Accordo che è stato formalmente approvato dai ministri dell'Ue durante il Consiglio Competitività del 28 maggio. 

Ora, il Consiglio ha adottato, a maggioranza qualificata, la sua posizione in prima lettura sulla direttiva, contestualmente a una dichiarazione delle proprie motivazioni. Nella sua forma attuale, spiegano i ministri, "il testo riflette in modo equo ed equilibrato i diversi punti di vista espressi nel corso dei negoziati" tra le istituzioni Ue, e dovrebbe garantire a viaggiatori e imprese di agire all'interno di "un quadro semplice ma efficace", oltre a prova di cambiamenti futuri.

Il Parlamento europeo dovrebbe confermare la posizione del Consiglio in una votazione in seconda lettura nel corso di una delle prossime sessioni plenarie. In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista nei prossimi mesi, gli stati membri avranno due anni per mettere in atto le nuove regole, mentre le imprese disporranno di un ulteriore periodo di 6 mesi per l'adeguamento.