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Consumatori: direttiva ADR, come cambia la normativa italiana

01 Settembre 2015

(Da www.euractiv.it)

 euthman / Foter / CC BY-SA

Il 3 settembre 2015 entrano in vigore in Italia le nuove norme sulla risoluzione alternativa delle controversie. Ecco le principali novità introdotte nel Codice di consumo per il recepimento della direttiva 2013/11/UE in materia.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 agosto, il decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015 dà attuazione alla direttiva 2013/11/UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) dei consumatori, che prevede l'utilizzo di organismi ADR per tutti i tipi di dispute riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi sorte tra consumatori e professionisti stabiliti nell'Ue, sia in ambito nazionale che transfrontaliero, sia offline che online.

Concretamente, al fine di recepire la direttiva nell'ordinamento italiano, il decreto attuativo prevede integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), così da mantenere "una disciplina unitaria della materia, salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice" stesso.

Di seguito alcune delle principali novità introdotte nel testo per l'adeguamento alla normativa Ue.

Nella parte V del Codice di consumo, dopo l'articolo 140 (l'ultimo del “Titolo II”), è stato introdotto il “Titolo II bis - Risoluzione extragiudiziale delle controversie”. Il vecchio articolo 141 del Codice è stato dunque modificato in modo tale da riportare le definizioni e l'ambito di applicazione di questo tipo di risoluzioni.

Nello specifico, l'articolo spiega che tutte le disposizioni si applicano alle “procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”. L'applicazione alle sole “procedure volontarie” esclude quindi ogni riferimento alla conciliazione giudiziale e alla mediazione obbligatoria.

Sono stati poi introdotti gli articoli da 141-bis a 141-decies.

L'articolo 141-bis definisce gli obblighi, le facoltà e i requisiti degli organismi ADR. Si stabilisce, dunque che, ogni organismo ADR è obbligato a:

  • mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;.
  • mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, tutte le informazioni su un supporto durevole;.
  • consentire al consumatore la possibilità, se applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;.
  • consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;.
  • accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del Regolamento UE 524/2013

     in materia di 

    risoluzione delle controversie online 

    (Online Dispute Resolution,

     ODR, anche attraverso reti di organismi ADR;.

  • adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle norme vigenti,.
  • prevedere e garantire che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano in possesso di specifiche conoscenze e competenze, che siano nominate secondo specifici criteri e che siano imparziali..

Al contempo, gli organismi ADR hanno facoltà di:

  • mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per specifici motivi,.
  • qualora non in grado di prendere in considerazione una controversia che è stata loro presentata, fornire a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda.

L'articolo 141-ter riguarda, invece, le “negoziazioni paritetiche”. Le procedure svolte davanti agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, si legge nell'articolo, sono da considerarsi procedure ADR solo nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti riportati nell'art. 141-bis, rispettino ulteriori specifici requisiti di indipendenza e trasparenza.

L'articolo 141-quater definisce ulteriori principi di “trasparenza, efficacia, equità e libertà”, imponendo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole (su richiesta) e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, informazioni chiare e facilmente comprensibili su modalità di contatto, indirizzo postale, email, etc.

Gli organismi ADR dovranno inoltre rendere pubblica annualmente una relazione sulle attività svolte e rispettare requisiti, quali:

  • l'accessibilità online e offline;.
  • la possibilità di non avvalersi di assistenza legale;.
  • i costi contenuti o la gratuità (se del caso) per il consumatore;.
  • i tempi di chiusura del procedimento, fissati in 90 giorni dalla presentazione del reclamo, salve controversie particolarmente complesse;.
  • la possibilità per le parti di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento.

L'articolo 141-quinquies stabilisce poi gli effetti della procedura di risoluzione alternativa delle controversie sui termini di prescrizione e decadenza, mentre il 141-sexies riguarda le informazioni e l'assistenza da fornire ai consumatori. L'articolo stabilisce, in particolare, l'obbligatorietà, da parte di “professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori”, di informare questi ultimi, “in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile”, in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori.

L'articolo 141-septies stabilisce, invece, che le autorità competenti devono assicurare “la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali”.

Gli articoli 141-octies, 141-nonies e 141-decies definiscono, infine, le diverse autorità competenti per l'applicazione della normativa (oltre al raggio di azione delle loro competenze) e il punto di contatto unico con la Commissione europea, rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico

Link Consumatori: direttiva ADR, ok CdM conclude iter recepimento Consumatori: direttiva ADR, atteso venerdi' ok definitivo Cdm Consumatori: regolamento Ue per funzionamento piattaforma ODR Consumatori: verso adeguamento a direttiva risoluzione alternativa dispute